Art. 3.

      1. I trattamenti integrativi previsti dalla presente legge sono erogati dal Fondo di promozione sociale di previdenza integrativa per i lavoratori, i pensionati e i loro familiari affetti da gravi infermità di carattere irreversibile, di seguito denominato «Fondo», istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
      2. I contributi relativi ai trattamenti integrativi sono previsti nella contrattazione

 

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collettiva di lavoro in sede di rinnovo contrattuale, incidendo annualmente sulla tredicesima mensilità lorda, per una quota percentuale pari all'1 per cento, di cui metà a carico dei datori di lavoro e metà a carico dei lavoratori.
      3. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti il contributo di cui al comma 2 è definito in misura pari allo 0,5 per cento di un dodicesimo del reddito di impresa o da lavoro autonomo dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo al periodo di imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in misura pari all'1 per cento di un dodicesimo degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori.
      4. I contributi di cui al presente articolo sono versati all'INPS per il finanziamento del Fondo.
      5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i contributi versati dai datori di lavoro e dai singoli lavoratori al Fondo sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
      6. Per l'amministrazione del Fondo l'INPS costituisce una gestione speciale.
      7. Le risorse del Fondo, affidate in gestione all'INPS, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.